Sono in molti ancora a non sapere come e dove si applicano le tasse su redditi finanziari. Scopriamolo insieme.
Sulle rendite finanziarie da capitale, sulle cedole delle azioni, sui risparmi del conto corrente oppure sulle plusvalenze e sulle minusvalenze provenienti da titoli di capitale di impresa, ovvero sulle rendite derivanti da redditi non di natura finanziaria si applicano delle tasse.
Nello specifico, si applica l’aliquota con tassazione ordinaria pari al 26%. Esiste anche una tassazione agevolata pari al 12,5% che si applica invece su altre tipologie di rendite derivanti dai titoli di Stato oppure dai buoni fruttiferi postali.
Tasse sui redditi finanziari: ecco i dettagli e le differenze di applicazione dell’aliquota
L’aliquota fiscale ordinaria del 26% si applica sui redditi descritti nell’articolo 44 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) e, in parte, sui redditi previsti nell’articolo 67.
In estrema sintesi, ecco dove si applica la tassazione ordinaria:
- interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi, conti correnti oppure dalle obbligazioni, azioni, certificati di massa o titoli simili;
- rendite perpetue e prestazioni annue perpetue (Codice civile articoli 1861 e 1869);
- compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società all’imposta sul reddito oppure utili derivanti da associazioni in partecipazione;
- proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali affidate da terzi o provenienti da investimenti oppure derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute oppure dal mutuo di titoli garantito;
- redditi derivanti da prestazioni pensionistiche complementari, da contratti di assicurazione sulla vita o imputati al beneficiario di trust;
- plusvalenze derivanti da cessione onerosa di azioni o realizzate da cessione di titoli che non rappresentano merci, valute estere o cessione oppure da cessioni di redditi di capitale.
La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che anche le criptovalute dovranno essere tassate con aliquota al 26%. Nello specifico, le tasse si applicano per le plusvalenze e altri proventi ottenuti mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione da cripto-attività. In realtà, le criptovalute rientrano nell’aliquota della tassazione ordinaria solo se l’imposta ha raggiunto in totale un importo di almeno 2mila euro.
Invece, oltre ai titoli di Stato e ai buoni postali, la tassazione agevolata del 12,5% è prevista anche per:
- PIR, ossia i Piani individuali di risparmio che però sono esentasse se mantenuti per 5 anni;
- partecipazione qualificata detenuta da un titolare di reddito di impresa;
- partecipazione a OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio) superiori al 5% (imponibile IRPEF).
Riguardo ai fondi pensione, la tassazione è diversa ed è del 20% sia per il fondo pensione aperto sia per il fondo pensione chiuso. Tuttavia, se il primo investe in titoli di Stato la tassazione sarà quella agevolata del 12,5%.
Infine, anche sui titoli di Stato esteri si applica una tassa che dipende dalla presenza o meno di un Paese nella White List, ovvero la lista dei paesi con accordi di scambio con l’Italia:
- del 26%, se il Paese non è presente nella suddetta lista;
- del 12,5%, invee, se il Paese è presente nella suddetta lista.