In merito alla possibilità di ottenere il rimborso interessi mutui a tasso variabile si è espresso il Tribunale di Torino. Brutte notizie all’orizzonte!
Con una recente sentenza, il Tribunale di Torino ha ribaltato l’ordinanza della Cassazione in merito alla possibilità di ottenere il rimborso dei mutui a tasso variabile basati sull’Euribor.
Quando un cittadino decide di acquistare un immobile ha la possibilità di stipulare un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile oppure fisso. Se si opta per il tasso variabile si sta scegliendo di applicare un’aliquota che non è sempre la stessa e può cambiare con il tempo, in base alle quotazioni del parametro Euribor.
Tali quotazioni fanno riferimento al primo giorno lavorativo del mese precedente alla scadenza della rata. Ad influire sul tasso variabile poi c’è anche lo spread applicato al finanziamento. Ma di recente un giudice del Tribunale di Torino si è espresso in merito alla mancanza dei presupposti, che permettono di applicare, nel nostro paese, la nullità parziale dei contratti di finanziamento.
Con la sentenza del 29 gennaio 2024, il Tribunale di Torino ha rigettato le considerazioni contenute nell’ordinanza n.34889 della Corte di Cassazione. In pratica, secondo la Cassazione i mutuatari che nel periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 risultavano titolari di mutui a tasso variabile calcolato sull’Euribor, avevano la possibilità di chiedere il rimborso degli interessi.
I giudici torinesi però non sono dello stesso avviso, poiché sostengono che il contratto di finanziamento bancario per gli istituti che non aderiscono all’intesa anti concorrenziale non può essere considerato un contratto “a valle”.
Di conseguenza, non è possibile procedere con la nullità parziale dei contratti di finanziamento. Pertanto i risparmiatori non possono ottenere la restituzione delle differenze tra il tasso di interessi applicato al mutuo e un tasto sostitutivo.
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione partiva da una nota vicenda, ovvero quella dei mutui gonfiati nel suddetto arco temporale. Secondo la Cassazione questa situazione lasciava intravedere una violazione delle regole di mercato e per questo motivo sanciva il diritto dei mutuatari a chiedere il risarcimento.
Ma secondo il Tribunale di Torino, non è possibile verificare il coinvolgimento delle singole banche per qualsiasi contratto di credito. Di conseguenza, non è possibile applicare gli effetti di un eventuale violazione anche di fronte all’accertamento dell’adesione dell’impresa bancaria all’intesa per la manipolazione del prezzo.
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