È stata chiarita la modalità di utilizzo dall’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla detrazione delle spese sanitarie. Ecco le novità.
Per ottenere la detrazione IRPEF al 19% delle spese sanitarie, è necessario provare l’avvenuto acquisto da parte del contribuente interessato.
Bisogna, dunque, conservare fatture o scontrini. Come viene bilanciato il rispetto della privacy dei cittadini con l’obbligo di documentare le spese in Dichiarazione dei Redditi?
Al riguardo, sono intervenuti due Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanati di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro per la Pubblica Amministrazione. Scopriamo quali sono le corrette modalità di inserimento delle informazioni fiscali ai fini della detrazione delle spese sanitarie.
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I contribuenti possono ottenere la detrazione IRPEF al 19% delle spese sanitarie affrontate durante l’anno, ad esempio, per i medicinali o per le visite specialistiche e gli esami di laboratorio.
Gli operatori sanitari che erogano le prestazioni (come i medici e i farmacisti) comunicano al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni relative alle spese, affinché possano essere inserite nel Quadro E del Modello 730 precompilato.
Il Sistema Tessera Sanitaria mette, dunque, a disposizione del Fisco tutti i dati di spesa, da utilizzare nel rispetto di quanto stabilito dai due Decreti MEF del 1° febbraio 2024, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio.
I provvedimenti prevedono che le informazioni di spesa devono essere utilizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero della Salute ai fini delle verifiche della spesa sanitaria pubblica e privata.
I dati trasmessi dagli operatori sanitari al Sistema Tessera Sanitaria vengono conservati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione dei Redditi e, dunque, potranno essere utilizzati dal Fisco anche per eventuali controlli.
Il Fisco avrà a disposizione anche i dati inseriti nella precompilata per i quali il cittadino ha dichiarato la propria opposizione alla messa a disposizione, perché potrebbero servire per accertamenti sul diritto alla detrazione.
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Nel rispetto della privacy dei contribuenti, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non può ricevere le informazioni riguardanti la natura della prestazione beneficiata. In pratica, al Fisco è preclusa la conoscenza dei dati che riguardano la tipologia di prestazione che il contribuente ha richiesto (ad esempio, se si tratta di una visita specialistica oppure di un intervento chirurgico).
In ogni caso, le informazioni necessarie per accedere alla detrazione al 19% sono inviate all’Agenzia delle Entrate entro la fine del secondo mese seguente a quello di ricezione dei dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria. Eventuali tempistiche differenti vanno concordate tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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