Immobile inagibile o inabitabile, quando scatta l’esenzione IMU? Occhio alle differenze e alle percentuali

Può capitare a seguito di una perizia effettuata da tecnici del Comune che un immobile sia dichiarato inagibile o inabitabile.

Quando un fabbricato non è più agibile, scatta la riduzione dell’IMU, che rimarrà in essere per tutto il tempo in cui l’immobile in oggetto non cambia il suo status.

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In caso di immobili inagibili scatta un’esenzione IMU particolare – Gazzettapmi.it

A prevedere la riduzione dell’Imposta a seguito di inagibilità del fabbricato è il comma 747 della legge 160/2019, che elenca proprio tutti i tipi di immobili ai quali si applica lo sconto dell’IMU.

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Che differenza c’è tra immobile inagibile e inabitabile e come funziona la decurtazione dell’IMU

Secondo l’articolo sopra citato, i fabbricati “dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati“, godono del taglio dell’IMU del 50%, “limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni“.

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Alcune condizioni dei fabbricati portano a un taglio dell’IMU – Gazzettapmi.it

Lo stato dell’immobile in oggetto, ovviamente, deve essere accertato dai tecnici comunali, e non si possono fare autodichiarazioni. Potremmo però chiederci se esista una differenza tra immobile inagibile e immobile inabitabile, e se cambi dunque anche l’applicazione dell’esenzione IMU. La definizione tecnica è la seguente:

Per fabbricato inagibile o inabitabile si intende il fabbricato che non risulta idoneo all’uso cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone ed il sopravvenuto degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

In sostanza, però, non esiste una differenza specifica tra la dichiarazione di “inagibile” e “inabitabile” poiché nei fatti sono la stessa cosa.

L’esenzione dell’IMU, quindi spetta in entrambi i casi se l’immobile è stato dichiarato inagibile o inabitabile da una perizia tecnica. Ricordiamo anche che l’esenzione al 50% dell’IMU scatta anche in caso di immobili collabenti: si definiscono tali quelli che sono inagibili e anche privi di rendita catastale pur essendovi iscritti (in categoria F2).  In pratica questo tipo di fabbricato è tecnicamente un rudere e come tale non può generare reddito.

Per poter beneficiare della parziale esenzione IMU, il proprietario dell’immobile che risponde ai requisiti dovrà essere in possesso della perizia tecnica di cui sopra e poi presentare la domanda agli uffici comunali di competenza. La detrazione ha validità dal giorno della presentazione della domanda e ovviamente è cura dei tecnici del Comune di confermare la veridicità della documentazione esibita dal proprietario.  Il Comune può anche rifiutare la richiesta e intimare al proprietario di pagare l’IMU per intero.

In caso l’immobile sia riconosciuto invece inagibile/inabitabile e sia applicata l’esenzione IMU, questa rimarrà in essere fino a che le condizioni del fabbricato non vengano eventualmente ripristinate.

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