Si può pretendere il pagamento della TARI all’ex proprietario per il periodo successivo alla vendita dell’immobile? Ecco la verità.
Il Regolamento relativo alla TARI dei Comuni, di solito, prevede che l’obbligo di versare l’imposta sussiste dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso dell’immobile fino a quello di cessazione.
Se dovessero subentrare delle variazioni durante l’anno solare, gli effetti decorrono dal giorno in cui la variazione è effettiva. A tal fine, tuttavia, è necessario che il contribuente invii al Comune la dichiarazione di cessata occupazione, entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello dell’evento.
Nel caso di ritardi, gli effetti della cessazione dell’obbligo di versare la TARI si verificheranno dalla data reale di presentazione della dichiarazione.
Se la dichiarazione non viene presentata, il contribuente può lo stesso evitare il pagamento dell’imposta, provando di non avere più il possesso dell’immobile oppure che il tributo è già stato pagato dal nuovo possessore (cioè l’acquirente).
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Vendita dell’immobile e pagamento TARI: tutti gli adempimenti per evitare sanzioni
In caso di vendita dell’immobile, l’ex proprietario è sollevato dall’obbligo di versare la TARI solo se presenta al Comune la dichiarazione di cessazione del possesso dell’edificio, in seguito alla vendita.
Come abbiamo anticipato, tale adempimento va effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo alla vendita. Se tale termine non viene rispettato, la maggior parte dei Regolamenti comunali consentono all’interessato di non pagare la TARI per il periodo compreso tra la cessazione effettiva dell’occupazione (che non è stata idoneamente dichiarata) e la data di inoltro della dichiarazione di cessazione.
Il contribuente, tuttavia, è obbligato a provare che il possesso dell’immobile è stato interrotto per il periodo di riferimento oppure che il nuovo proprietario ha pagato la tassa sui rifiuti.
Nella maggior parte dei casi, le segnalazioni delle situazioni di tale tipo comportano un ricalcolo della somma dovuta. Per questo motivo, anche se in ritardo, è sempre preferibile inviare il Modello che attesta la cessazione dell’occupazione dell’immobile, specificando che la stessa è dovuta alla vendita.
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È, inoltre, opportuno allegare anche una copia conforme dell’atto di vendita.
Non è, infine, richiesta la chiusura delle utenze, a meno che il Comune in cui è ubicato l’immobile non disponga diversamente.
In conclusione, suggeriamo sempre di compilare il Modello di cessazione dell’occupazione, con la relativa data, dopo la vendita della casa. Per una maggiore sicurezza, è consigliabile anche allegare l’atto di vendita o i suoi estremi. Al termine, l’interessato riceverà un nuovo provvedimento, indicante il ricalcolo dell’importo della TARI da versare.