Rimborso delle rate del mutuo da parte del datore di lavoro: è compatibile con altre agevolazioni fiscali? Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Come si calcola il rimborso della rata di affitto o di mutuo sulla prima casa rientrante tra i fringe benefit? A chiarire la questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate.

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto l’applicazione dell’esenzione fiscale e contributiva riservata ai fringe benefit anche alle spese relative al canone di locazione e gli interessi sul mutuo per la prima casa.

rimborso interessi mutuo casa
Anche gli interessi per il mutui della casa possono essere rimborsati come fringe benefit (gazzettapmi.it)

Si tratta di un vantaggio che ha subito riscosso grande entusiasmo tra i lavoratori che, finalmente, potranno contare su un beneficio molto elevato.

Per quanto riguarda le regole da applicare, si attendono ulteriori informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quel che è certo è che potranno beneficiarne non solo il lavoratore dipendente, ma anche il coniuge o i familiari. Rientrano tra i costi anche quelli riguardanti le utente suddivise tra i vari condomini.

Ci sono, tuttavia, degli aspetti da specificare, che coinvolgono le altre agevolazioni sul mutuo per la prima casa. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.

Interessi mutuo e rimborso dal datore di lavoro: le regole per non perdere l’agevolazione

Relativamente agli affitti, ci sono dei dubbi sulle voci di spesa da inserire come fringe benefit, ad esempio le imposte di registro, il bollo, la TARI o le spese condominiali. Al riguardo, bisognerà attendere i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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A quanto ammonta il rimborso per gli interessi dei mutui? (gazzettapmi.it)

Per i mutui, invece, la detassazione dell’anticipo o del rimborso degli interessi sul prestito per la prima casa deve essere concessa nel rispetto di altre due misure.

La prima è quella prevista dall’art. 15, comma 1, lettera b) del TUIR, consistente nella detrazione dall’imposta lorda del 19% degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto della casa principale, per una cifra non superiore a 4 mila euro.

La seconda è quella sancita dall’art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR, modificato dal Dl n. 145/2023. Stabilisce che, nell’ipotesi di concessione di prestiti ai lavoratori dipendenti, l’ammontare del benefit a cui va applicata la tassazione è pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi determinato sul tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data di scadenza di ogni rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi determinato sul tasso applicato sugli stessi.

In pratica, potrebbe essere pagata una quota di interessi passivi del mutuo da parte del datore di lavoro, a condizione che il versamento venga effettuato tramite accredito diretto degli interessi al mutuante oppure con accredito sul conto corrente del dipendente, dal quale la banca preleva le rate del mutuo.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che il contributo riconosciuto dal datore al dipendente deve essere versato, sul conto utilizzato per il mutuo, nella stessa data dell’addebito della rata, per evitare che possa essere sottratta dal lavoratore interessato.

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