Che cos’è la flat tax per i pensionati titolari di prestazione estera? L’agevolazione fiscale spetta solo a chi possiede specifici requisiti. Quali sono?
L’art. 24-ter del TUIR prevede uno specifico beneficio fiscale per i pensionati che percepiscono redditi da pensione di fonte estera, a prescindere dalla loro nazionalità.
L’agevolazione è destinata a coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in una Regione del Mezzogiorno d’Italia. Nel dettaglio, possono godere di una tassazione sostitutiva, ossia della tassazione forfettaria con aliquota del 7%.
L’obiettivo di tale misura è di incentivare i pensionati a trasferirsi nel Mezzogiorno, per assicurare la crescita economica di tale area geografica.
Possono usufruire della flat tax al 7% le persone fisiche che possiedono tali requisiti:
- non aver avuto la residenza in Italia nei 5 anni precedenti;
- essere titolari di redditi da pensione estera;
- decidere di trasferire la residenza in Italia, in un Comune del Mezzogiorno d’Italia che ha meno di 20 abitanti. In particolare, le Regioni interessate sono: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- avere una precedente residenza in uno dei Paesi che hanno stipulato accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia.
In relazione ai presupposti per accedere all’agevolazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante principio. Scopriamo di quale si tratta.
Flat tax al 7% per i pensionati esteri, è sufficiente l’iscrizione anagrafica in Italia: il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, tramite la risposta ad interpello n. 21/E/2024, ha specificato che la flat tax al 7% per i pensionati stranieri è possibile solo in seguito all’iscrizione anagrafica in Italia.
Nel dettaglio, l’Ente ha esaminato il caso di un cittadino britannico, ex ufficiale della marina residente nel Regno Unito, che voleva trasferirsi in Italia e godere del regime fiscale agevolato destinato ai pensionati stranieri che vengono a vivere nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia, ai sensi dell’art. 24-ter TIUR.
Il pensionato riceveva un assegno pensionistico erogato dal Merchant Navy Fund e da altri schemi di previdenza complementare inglesi. Chiede, dunque, all’Agenzia delle Entrate se tali redditi fossero validi ai fini della fruizione della flat tax al 7% e che, per la residenza fiscale italiana, non fosse un ostacolo la circostanza che potesse risultare anche residente nel Regno Unito.
Nel rispondere al richiedente, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che uno dei requisiti per poter essere validamente considerati residenti fiscali in Italia è l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Di conseguenza, non è obbligatorio accertare se il soggetto è residente, oltre che in Italia, anche in un altro Stato.