Attenzione alle condizioni da rispettare per ottenere la detrazione mutuo in caso di prima casa occupata. Il Fisco spiega.
Grazie ai cd. interpelli l’Agenzia delle Entrate molto spesso chiarisce dubbi ed incertezze dei contribuenti, che non sanno come orientarsi rispetto all’applicazione di questa o quella norma fiscale. Pensiamo ad es. al caso della detrazione mutuo prima casa occupata: ebbene, secondo l’Amministrazione finanziaria – al fine di sfruttare detta agevolazione fiscale in ipotesi di immobile occupato – occorre rispettare precise condizioni, perché altrimenti la detrazione non scatterà.
Nella specifica istanza di interpello, il contribuente chiedeva di potere fruire della detrazione degli interessi
passivi, derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile locato
da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR). Vediamo i dettagli.
Detrazioni fiscali mutuo prima casa: i chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate rispondendo a questo specifico interpello (13/2024) specifica che, al fine di avvalersi della detrazione sul mutuo prima casa nel caso di immobile occupato, occorre:
- inviare lo sfratto entro tre mesi dall’acquisto dell’immobile
- adibire l’immobile ad abitazione principale entro un anno
Più nel dettaglio, il Fisco chiarisce che in dette circostanze occorre applicare l’art. 15, comma 1, lettera b, TUIR sulla detrazione mutuo prima casa. In base ad esso la detrazione scatta, a patto che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale.
L’Amministrazione rimarca che se detti termini non sono rispettati, non è possibile sfruttare la detrazione.
Il caso concreto
La vicenda da cui ha preso le mosse la risposta delle Entrate era riferita ad un contribuente che, dopo avere comprato un’abitazione già locata, aveva di fatto attivato l’iter di rilascio dell’immobile, ma senza far pervenire l’atto di cd “intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione”.
Di fatto nel testo della risposta delle Entrate si trova scritto che, pur in mancanza dell’atto di “intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione” disposto dalla legge, il contribuente aveva attivato la diversa procedura di cui all’art. 447bis del c.p.c – senza però attivare altresì alcuna procedura giudiziale di sfratto.
Nella risposta delle Entrate si legge, peraltro, che il contribuente si impegnava anche a trasferire la residenza nell’immobile acquistato entro i dodici mesi dal rilascio e, con la documentazione integrativa esibiva, tra l’altro, la sentenza che dispone il rilascio dell’immobile.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate – nella citata risposta ad interpello – conclude affermando che la procedura di rilascio scelta dal contribuente non impedisce – in linea generale – lo sfruttamento della detrazione fiscale, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto si attivi anche l’azione giudiziale. Nel caso concreto sottoposto all’attenzione delle Entrate, ciò non è avvenuto.