Non tutti i cittadini sanno che possono autocertificare la propria condizione per ottenere l’esenzione ticket E14, e risparmiare sui farmaci.
Il nostro ordinamento prevede che il cittadino contribuisca con una quota in denaro alle spese sostenute dal SSN per l’erogazione di visite specialistiche o di farmaci. Questo contributo è conosciuto come ticket. Al tempo stesso però alcune categorie di cittadini possono ottenere l’esenzione, totale o parziale, che permette loro di pagare di meno o di non pagare affatto prestazioni sanitarie e/o farmaci.
Le esenzioni, ovviamente, spettano solamente in alcuni casi, e il cittadino può autocertificare il proprio status di salute e/o economico in modo da riceverle.
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Le varie tipologie di esenzioni sono contraddistinte da una sigla alfanumerica, che il medico di famiglia appone poi sulla ricetta.
Possono beneficiare dell’esenzione E14, che vale per le prestazioni di farmaceutica, i cittadini con età uguale o superiore a 66 anni, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a 18 mila euro, ed ha validità fino ad eventuale variazione dello stato di diritto.
Per reddito, si intende il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, dunque il soggetto interessato deve essere a conoscenza del totale della somma di tutti i redditi della famiglia. Una volta ottenute queste informazioni, può cercare nei siti ufficiale delle Regioni il modulo da compilare attentamente, e fare richiesta del codice E14.
La dichiarazione sostitutiva è a tutti gli effetti considerata valida, ma ovviamente le ASL, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del DM 11 Dicembre 2009, sono tenute a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle
condizioni reddituali), e verificano la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati.
Va ricordato, infatti, che nel sottoscrivere l’autocertificazione il cittadino dichiara di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale, secondo quanto disposto nell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio e al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000.
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