L’Assegno di Inclusione non è cumulabile con tutti gli altri trattamenti assistenziali. Scopriamo quali sono i casi in cui il beneficio non spetta.
L’Assegno di inclusione è la misura che, dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il Reddito di Cittadinanza.
È destinato ai nuclei familiari in cui c’è almeno un minorenne, un disabile, un over 60 o un soggetto in condizione di svantaggio, che è stato inserito in un programma di cura e assistenza tenuto dai Servizi socio-sanitari territoriali.
È, inoltre, necessario che i beneficiari possiedano un ISEE non superiore a 9.360 euro e un reddito familiare non maggiore di 6 mila euro annui, moltiplicati per il relativo parametro della scala di equivalenza. Tale soglia, tuttavia, sale a 7.560 annui se tutti i membri della famiglia hanno almeno 67 anni oppure se sono affetti da disabilità grave o non autosufficienza.
Ma l’Assegno di Inclusione è compatibile con gli altri sussidi già eventualmente percepiti? Vediamo cosa stabilisce la normativa di riferimento.
Uno dei dubbi più frequenti tra i cittadini è se l’Assegno di Inclusione sia cumulabile con l’Assegno Unico e Universale per figli a carico.
L’INPS ha chiarito che non esistono cause di incompatibilità tra le due prestazioni, a patto che si possiedano tutti i requisiti richiesti. L’Istituto di Previdenza ha, inoltre, specificato che, da marzo 2024, gli interessati dovranno presentare nuova domanda per l’Assegno Unico.
E per quanto riguarda la NASPI, cioè l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, anche in tal caso, i sussidi sono compatibili, così come anche con la DIS-COLL e gli altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
L’Assegno di Inclusione non può, invece, essere riconosciuto nelle ipotesi di dimissioni volontarie, avvenute da meno di 12 mesi, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa.
Possono ricevere l’Assegno di Inclusione anche i titolari di Assegno Sociale.
E per le famiglie in cui uno dei componenti lavora part-time? In questi casi, bisogna sempre rispettare la soglia massima reddituale di 9.360 euro annui. Soltanto nell’ipotesi in cui tale limite venga superato, non sarà consentita l’erogazione della prestazione.
Ricordiamo, infine, che l’Assegno di Inclusione è una sussidio che viene riconosciuto esclusivamente ai soggetti ritenuti “non occupabili“, cioè a coloro che non possiedono le capacità psico-fisiche o sociali per poter svolger alcun tipo di attività lavorativa. Per i soggetti che, invece, che possono trovare un impiego, è stata predisposta una diversa misura, il cd. Supporto per la Formazione e il Lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2024.
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