La legge prevede specifiche regole per le donazioni, soprattutto per quelle di non modico valore. Cosa stabilisce per i conti cointestati? Scopriamolo.
Affinché le donazioni siano valide, è obbligatorio che vengano effettuate nel rispetto di specifiche norme di legge.
In particolare, le donazioni di non modico valore, come quelle che hanno ad oggetto i beni immobiliari, necessitano dell’atto notarile, redatto alla presenza di due testimoni. Se non si rispetta tale forma, l’operazione è nulla e, di conseguenza, non potrà produrre alcun effetto tra le parti e potrà essere contestata in ogni momento, anche dagli eredi del donante.
Per le donazioni di modico valore (cioè quelle che non comportano un impoverimento del donante), al contrario, non c’è bisogno dell’atto notarile.
Queste regole si applicano anche ai conti cointestati (come quelli tra coniugi o tra genitori e figli)? Al riguardo, è intervenuta la sentenza n. 1730 del 12 settembre 2023 del Tribunale di Padova, che ha stabilito un importante principio.
La cointestazione del conto corrente è una donazione? Tutta la verità
La cointestazione di un conto corrente è un fenomeno molto diffuso, che trae origine dalle più disparate necessità, come assicurare assistenza nella gestione dei propri averi a un anziano o un disabile.
Ma la cointestazione di un conto deve essere considerata una donazione? Ebbene, per la legge la risposta a tale quesito è, senza dubbio, positiva. Se, infatti, un conto ha due titolari, si da per scontato che ognuno abbia il 50% dell’importo depositato, a meno che un accordo non disponga diversamente.
È, tuttavia, ammesso provare il contrario, ossia che nonostante la cointestazione non si possa parlare di donazione, perché sul conto sono depositati solo i redditi provenienti da uno dei contestatari e non da entrambi. In questi casi, infatti, si presume che si tratti di una simulazione.
I giudici hanno, dunque, specificato che è possibile contestare la cointestazione di un conto per ottenere la dichiarazione di nullità della donazione. In che modo? Attraverso uno dei seguenti metodi:
- l’azione di nullità, nel caso di donazioni di non modico valore, che sono state effettuate senza atto notarile e non in presenza di due testimoni;
- l’azione di simulazione, nel caso in cui si prova che la cointestazione del conto, su cui c’erano accreditati i redditi di uno solo dei cointestatari, era diretta a perseguire obiettivi diversi oltre a quello di generosità.
Tutte e due le azioni possono essere intentate senza limiti di tempo e da chiunque vi abbia interesse (anche dagli eredi).
Se la cointestazione di un conto viene fatta in favore del coniuge o dei figli, è considerata un’anticipazione della quota di legittima, alla morte del donante. Per il calcolo dell’eredità spettante, quindi, dovrà essere preso in considerazione anche il valore della donazione. Questa fenomeno prende il nome di collazione.