Come si calcolano tredicesima e quattordicesima nel caso di fruizione dei congedi 104? L’ultima Circolare INPS chiarisce la questione.
Il congedo straordinario è previsto dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e consiste in un periodo di assenza retribuita dal lavoro, della durata massima di due anni, riservato ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che assistono un familiare disabile grave.
Possono beneficiare di tale agevolazione solo alcuni soggetti, in base a un preciso ordine di priorità e, cioè:
Nell’ipotesi in cui il familiare disabile grave sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto di assistenza sanitaria continuativa, il congedo non può essere fruito, a meno che i medici della struttura non ritengano necessaria un’assistenza continua.
I lavoratori che intendono usufruire dell’agevolazione devono presentare richiesta all’INPS, in modalità telematica, tramite il servizio “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito“, avvalendosi dell’ausilio di un Patronato oppure telefonando il Contact Center Multicanale, al numero fisso 803.164 (gratuito) oppure al numero 06.164.164 (a pagamento, da cellulare).
Di recente, l’INPS è intervenuta per risolvere i dubbi relativi alla modalità di calcolo dell’indennità spettante durante il congedo. Vediamo cosa ha stabilito.
Il Messaggio INPS n. 30 del 4 gennaio 2024 ha precisato le modalità di determinazione dell’indennità spettante a coloro che utilizzano il congedo straordinario, in relazione alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità.
Durante la fruizione delle agevolazioni riservate ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza a familiari disabili gravi, si ha diritto all’erogazione di un’indennità, calcolata sull’ultimo stipendio percepito.
Tale indennità, tuttavia, si riferisce esclusivamente alle voci fisse e continuative della retribuzione e non anche a quelle variabili (ad esempio, quelle legate alla presenza sul luogo di lavoro). Ma tra le voci fisse, vanno ricomprese anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità?
Per l’INPS, tali gratificazioni sono da considerare emolumenti fissi e ricorrenti, che spettano, da contratto, a tutti i dipendenti, indipendentemente dal merito o da altri fattori soggettivi. Di conseguenza, si valutano come voce fissa al pari dello stipendio ordinario.
Il periodo di congedo straordinario, infine, è coperto dalla contribuzione figurativa e, dunque, pur non valendo ai fini della maturazione delle ferie e del TFR, è valido per il calcolo dell’anzianità contributiva per la futura pensione.
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