Congedo legge 104: spettano tredicesima e quattordicesima? Per l’INPS non ci sono dubbi

Come si calcolano tredicesima e quattordicesima nel caso di fruizione dei congedi 104? L’ultima Circolare INPS chiarisce la questione.

Il congedo straordinario è previsto dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e consiste in un periodo di assenza retribuita dal lavoro, della durata massima di due anni, riservato ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che assistono un familiare disabile grave.

indennità congedo straordinario
Come si calcola l’indennità del congedo straordinario? (gazzettapmi.it)

Possono beneficiare di tale agevolazione solo alcuni soggetti, in base a un preciso ordine di priorità e, cioè:

  • il coniuge, il convivente di fatto o l’unito civilmente del disabile grave;
  • i genitori, se il coniuge, il convivente di fatto o l’unito civilmente del disabile sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti;
  • i figli conviventi del disabile grave, se il coniuge, l’unito civilmente, il convivente di fatto e i genitori sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti;
  • i fratelli o le sorelle conviventi, nel caso in cui gli altri familiari sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti;
  • i parenti o gli affini fino al terzo grado, se tutti gli altri sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.

Nell’ipotesi in cui il familiare disabile grave sia ricoverato a tempo pieno presso un istituto di assistenza sanitaria continuativa, il congedo non può essere fruito, a meno che i medici della struttura non ritengano necessaria un’assistenza continua.

I lavoratori che intendono usufruire dell’agevolazione devono presentare richiesta all’INPS, in modalità telematica, tramite il servizio “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito“, avvalendosi dell’ausilio di un Patronato oppure telefonando il Contact Center Multicanale, al numero fisso 803.164 (gratuito) oppure al numero 06.164.164 (a pagamento, da cellulare).

Di recente, l’INPS è intervenuta per risolvere i dubbi relativi alla modalità di calcolo dell’indennità spettante durante il congedo. Vediamo cosa ha stabilito.

Indennità congedo straordinario: si calcolano tredicesima e quattordicesima?

Il Messaggio INPS n. 30 del 4 gennaio 2024 ha precisato le modalità di determinazione dell’indennità spettante a coloro che utilizzano il congedo straordinario, in relazione alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità.

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Nell’indennità sono ricomprese tredicesima e quattordicesima? (gazzettapmi.it)

Durante la fruizione delle agevolazioni riservate ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza a familiari disabili gravi, si ha diritto all’erogazione di un’indennità, calcolata sull’ultimo stipendio percepito.

Tale indennità, tuttavia, si riferisce esclusivamente alle voci fisse e continuative della retribuzione e non anche a quelle variabili (ad esempio, quelle legate alla presenza sul luogo di lavoro). Ma tra le voci fisse, vanno ricomprese anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità?

Per l’INPS, tali gratificazioni sono da considerare emolumenti fissi e ricorrenti, che spettano, da contratto, a tutti i dipendenti, indipendentemente dal merito o da altri fattori soggettivi. Di conseguenza, si valutano come voce fissa al pari dello stipendio ordinario.

Il periodo di congedo straordinario, infine, è coperto dalla contribuzione figurativa e, dunque, pur non valendo ai fini della maturazione delle ferie e del TFR, è valido per il calcolo dell’anzianità contributiva per la futura pensione.

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