Nelle ultime settimane si parla con insistenza di autonomia differenziata e, dunque, è necessario conoscerne gli aspetti salienti. Analizziamoli insieme.
Si discute sull’approvazione del Disegno di Legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario (cd. ddl Calderoli), che prevede le modalità per applicare quanto previsto dal comma 3 dell’art. 116 della Costituzione, ossia l’assegnazione con competenza esclusiva alle Regioni di alcune materie.
La norma in questione, in altre parole, consente alle Regioni di ottenere dallo Stato una maggiore autonomia e, di conseguenza, poteri ulteriori.
Il Disegno di Legge Calderoli si compone di 11 articoli e fissa le procedure legislative e amministrative necessarie per l’attuazione del terzo comma dell’art. 116 della Costituzione. In pratica, tramite una negoziazione con lo Stato, le Regioni possono chiedere di ottenere la competenza esclusiva in massimo 23 materie differenti, come la tutela della salute, l’istruzione, lo sport, la cultura, i trasporti.
Il trasferimento della competenza, poi, ci sarà in seguito alla Conferenza Stato-Regioni e alla definizione dei cd. Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Il passaggio, inoltre, potrà essere ufficializzato soltanto se la Regione richiedente possiede tutte le risorse finanziarie necessarie per gestire i nuovi settori di competenza.
Qual è il preciso iter per l’attribuzione dei nuovi poteri alle Regioni? Analizziamolo nel dettaglio.
Autonomia differenziata: come si attua?
La Riforma dell’Autonomia avverrà per fasi. Dopo l’entrata in vigore del disegno di legge, lo Stato e le Regioni avranno 5 mesi di tempo per trovare un accordo, che potrà durare massimo 10 anni (al termine, andrà rinnovato).
Per le materie principali, il trasferimento delle nuove competenze alle Regioni ci sarà solo previa determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), che, dunque, sono necessari per la buona riuscita del procedimento di concessione dell’autonomia incrementata alle Regioni. Consistono nei principi che stabiliscono il livello minimo di servizi che deve essere assicurato in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ai fini dell’attuazione dei diritti sociali e civili, tutelati direttamente dalla Costituzione.
In altre parole, sono i requisiti fondamentali che ogni Regione deve possedere per garantire che tutti i cittadini godano di un livello idoneo e uniforme di servizio in tutta Italia.
Il Governo, infine, avrà 24 mesi di tempo per emanare uno o più decreti legislativi per la fissazione dei LEP. L’accordo può anche essere stipulato in anticipo, a patto che ci sia un preavviso di almeno 12 mesi.
Nel caso in cui dovessero sorgere delle problematiche o situazioni di grave pericolo per la sicurezza pubblica oppure le Regioni non dovessero rispettare gli obblighi, il Governo è legittimato a intervenire e a sostituirsi alle Regioni, in virtù della cd. clausola di salvaguardia, prevista dall’art. 11 del Disegno di Legge Calderoli.