Aiuti di Stato alle imprese, de minimis fino a 300mila euro grazie alle novità introdotte dalla Commissione UE.
Come è noto gli aiuti di Stato “de minimis” sono considerati di ammontare così limitato, da avere un impatto trascurabile sulla libera ed equilibrata concorrenza e sul commercio tra gli Stati membri UE. Di fatto sono pienamente legali, conformi al diritto dell’Unione e sono appunto forniti dallo Stato alle imprese nazionali, per favorirne la competitività e la produttività. In altre parole gli aiuti di Stato “de minimis” non minano il mercato interno e non rischiano di distorcere la concorrenza nell’area UE.
Ebbene, le ultime novità in materia sono assai significative in quanto il Regolamento UE sugli aiuti de minimis 2024 indica che il tetto massimo nel triennio mobile sale a 300mila euro in relazione ad un’impresa unica. Vediamo più da vicino.
Aiuti di Stato “de minimis”: novità su impulso della Commissione UE
Sono aggiornamenti che non sorprendono, in verità. Infatti inflazione, costo delle materie prime e delicata situazione internazionale sono elementi che giustificano quanto segue:
- dal primo gennaio scorso la soglia massima per gli aiuti de minimis alle imprese è cresciuta di 100mila euro rispetto ai 200mila precedenti
- la Commissione UE ha modificato il contenuto del Regolamento (2831/2023), innalzando il plafond dei finanziamenti pubblici di settore
Da notare altresì che il nuovo massimale riguarda le agevolazioni statali attribuite in regime de minimis fino al 31 dicembre 2030. Pertanto si tratta di un intervento di ampia portata. Da rimarcare poi che, per questa via, le istituzioni comunitarie cercano un delicato equilibrio tra concorrenza equa nel mercato unico dell’UE e aiuti statali alle imprese e, nel nostro caso, al cd. ‘made in Italy’.
Aiuti di Stato “de minimis”: chi ne beneficia?
Inoltre, siccome gli importi sono piuttosto piccoli e il regime è rivolto alle piccole imprese, l’iter di conseguimento degli aiuti è alleggerito rispetto ad altri regimi di aiuti di Stato, che impongono una maggiore supervisione e approvazione da parte delle istituzioni sovranazionali.
In altre parole, il regime in oggetto è di solito applicato per la concessione di aiuti di ammontare limitato alle microimprese e alle PMI, senza un riflesso sostanziale sulla concorrenza di mercato. Bisogna infatti considerare l’esiguità delle agevolazioni versate in rapporto ai volumi degli scambi commerciali nel mercato unico.
Concludendo, gli aiuti “de minimis” sono dunque soggetti a un limite massimo di finanziamento, che una singola impresa può ricevere entro un certo lasso di tempo. Il limite massimo è fissato periodicamente dalla Commissione Europea e, come detto, è oggi salito da 200mila a 300mila euro.