Il pignoramento del conto corrente è conseguenza del mancato pagamento di un debito. Il credito può agire bloccando i risparmi del contribuente ma entro certi limiti.
In seguito ad un pignoramento, il proprietario non potrà più utilizzare il bene pignorato fino al pagamento del debito. Può essere un’auto, una casa oppure un conto corrente. In questo caso ci sono delle regole che il creditore dovrà osservare.
Per poter procedere con il pignoramento del conto corrente, l’istituto di credito presso il quale il debitore ha il conto aperto dovrà attendere l’ordine dell’Ufficiale Giudiziario completo di sentenza, atto giudiziario o decreto ingiuntivo. Quando si parla di pignoramento, dunque, si intende un’azione esecutiva esercitata nel momento in cui il debitore non ripaga il debito. Sarà compito delle banche custodire le somme pignorate e non farle utilizzare al contribuente senza dover avvisare il cliente di quanto sta per accadere.
In questo modo si impedisce al debitore di ritirare i soldi prima del pignoramento. La banca non pignora tutte le somme presenti sul conto ma solo l’importo pari al debito da recuperare. Se sul conto ci sono 5 mila euro e il debitore ne deve 2 mila al creditore, potrà disporre ancora di 3 mila euro.
L’Istituto di credito procederà in base allo scenario che avrà davanti. Se sul conto non ci sono soldi o il saldo è negativo allora il pignoramento sarà eseguito non appena ci saranno entrate. Se i risparmi sono inferiori o pari all’importo da pignorare allora il conto verrà bloccato fino all’udienza di assegnazione. Se la cifra dovesse essere superiore al debito, invece, il correntista potrà utilizzare solo la parte eccedente.
Quali sono i limiti di pignoramento del conto imposti dalla Legge? Secondo la normativa c’è una somma minima non pignorabile perché necessaria per la sussistenza del debitore. Parliamo del minimo vitale il cui importo varia in base alla situazione. Per i dipendenti e i pensionati il pignoramento può bloccare solo una parte dei risparmi ossia quella eccedente un importo ottenuto moltiplicando per tre l’assegno sociale (534,41 euro x 3 ossia 1.603,23 euro).
Significa che il pignoramento al 100% sarà possibile solo se sul conto non vengono versati stipendi o pensioni. In caso di cointestazione si può pignorare solo il 50% delle somme depositate. Sono non pignorabili, poi, l’assegno di accompagnamento per disabili, le pensioni di invalidità e le rendite dell’assicurazione sulla vita. L’impignorabilità vale, infine, per i conti in rosso, i conti all’estero fuori UE e i conti affidati.
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