I Buoni Fruttiferi Postali continuano a riscuotere grande successo tra i risparmiatori. Quali sono le caratteristiche che li rendono convenienti?
Nonostante negli ultimi anni i tassi di interesse dei Buoni Fruttiferi Postali siano calati, rimangono uno degli strumenti preferiti tra coloro che intendono investire i propri soldi in maniera sicura.
Al pari delle altre misure di investimento, anche i rendimenti dei Buoni sono soggetti a tassazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 239/1996. In particolare, si applica la tassazione agevolata del 12,50% (la stessa prevista per i titoli di Stato).
Tale imposta sostitutiva è determinata sul rendimento effettivo dei Buoni Fruttiferi Postali, cioè sull’ammontare degli interessi maturati negli anni. Non esiste, tuttavia, alcuna tassa sul capitale iniziale investito.
Un altro vantaggio riguarda l’imposta di successione. I Buoni non sono cedibili, tranne nell’ipotesi in cui siano trasferiti nella successione ereditaria, in seguito alla morte del titolare. Gli eredi, dunque, possono ottenere il rimborso dei Buoni senza inserirli nella dichiarazione di successione. I Buoni, infatti, sono esclusi dall’eredità e su di essi non si paga l’imposta di successione.
Bisogna anche versare l’imposta di bollo dello 0,2%, nel caso in cui si superi un determinato importo. In relazione a quest’ultimo onere, tuttavia, la normativa prevede delle ipotesi di esonero. Scopriamo quali sono.
Imposta di bollo sui Buoni fruttiferi postali: a quanto ammonta e quando si è esonerati?
I titolari di Buoni Fruttiferi Postali sono obbligati al versamento di un’imposta di bollo pari 0,2% della somma investita.
Tale tassa, però, non riguarda tutte le giacenze, ma solo quelle superiori a 5 mila euro. Al di sotto di tale soglia, infatti, si è esenti.
L’imposta di bollo viene calcolata il 31 dicembre di ciascun anno di sottoscrizione del Buono, ma viene accantonata e addebitata, di norma, alla chiusura.
È opportuno segnalare, infine, che anche per i Buoni Fruttiferi Postali è stabilito un regime di esenzione fiscale dall’imposta sostitutiva, a favore di determinate categorie di contribuenti. Nel dettaglio, sono esenti i residenti all’Estero, presso uno Stato che prevede un apposito scambio di informazioni con l’Italia. Per usufruire del beneficio, è fondamentale essere residenti all’Estero al momento dell’emissione del Buono Fruttifero.
Per i non residenti, invece, non è prevista alcun tipo di esenzione, neanche se il Buono è cointestato con un residente.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 239/1996, inoltre, non sono tassati gli interessi maturati sui premi e su altri frutti delle obbligazioni.
Attenzione, però, perché l’esenzione non è automatica, ma si applica in seguito ad una procedura formale, diretta al rilascio della certificazione che accerta la residenza fiscale all’Estero e il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento.