L’Agenzia delle Entrate ha introdotto l’obbligo dell’esterometro anche per i forfettari. In cosa consiste e quali adempimenti comporta?
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che anche i contribuenti in regime forfettario, i minimi e gli Enti non commerciali sono obbligati all’esterometro.
Si tratta dell’obbligo di trasmettere telematicamente tutti i dati relativi alle operazioni “transfrontaliere”, cioè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti e da soggetti che non si trovano nel territorio dello Stato italiano.
Ogni singola operazione, dunque, deve essere comunicata, esattamente come avviene nel caso della fatturazione elettronica. Lo scopo dell’esterometro è, infatti, quello di vigilare su tutte quelle transazioni in cui uno dei soggetti coinvolti è estero.
L’obbligo, invece, non sorge per le operazioni per le quali è emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica oppure che riguardano acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva, di importo non superiore a 5 mila euro.
Ma la grande novità è che l’esterometro si è esteso a tutti coloro che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione e, dunque, anche ai forfettari, ai minimi e agli Enti non commerciali che, dal 1° gennaio 2024, sono obbligati all’emissione e alla trasmissione della fattura elettronica.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 26/E/2022, ha chiarito tutte le novità relative all’esterometro per i forfettari e gli Enti non commerciali (anche quelli del terzo settore), al punto 1.3 del documento. Poiché anche tali contribuenti sono considerati soggetti passivi nei confronti dei quali sorge l’obbligo di fatturazione elettronica, di conseguenza saranno tenuti anche a trasmettere telematicamente tutti i dati delle eventuali cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese a oppure ricevute da soggetti esteri.
Esterometro: come si trasmettono le informazioni?
Quali sono le tempistiche per la trasmissione dei dati delle operazioni trasnfrontaliere?
I contribuenti interessati saranno tenuti a rispettare gli stessi termini di scadenza fissati per la fatturazione elettronica o dei documenti che ne attestano i corrispettivi. Nel dettaglio, bisognerà adempiere entro 12 giorni dalla data della cessazione o della prestazione oppure entro una diversa scadenza, stabilita dalla normativa. Ad esempio, nell’ipotesi di fatturazione differita, la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificata l’operazione.
Per la trasmissione telematica dei dati relativi alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è stato istituto un unico canale di comunicazione. L’operazione deve avvenire tramite il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, con formato XML , che è lo stesso metodo usato ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche.