Quando le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie possono essere perse? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Le ristrutturazioni edilizie costituiscono una porzione dell’insieme di bonus ed agevolazioni tuttora applicabili. Il sito web dell’Agenzia delle Entrate rimarca che, fino al 31 dicembre di quest’anno, il limite massimo di spesa su cui quantificare la detrazione fiscale pari al 50% è di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
Ebbene, l’Agenzia fa altresì notare che detto limite è da considerarsi annuale, attiene al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate (ad es. box) – pure se accatastate in modo distinto. Mentre le opere edilizie realizzate sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma fanno parte del limite valevole per l’unità abitativa della quale la pertinenza è al servizio.
Ebbene, quando è possibile perdere le agevolazioni fiscali in gioco? Lo spiegano le Entrate in uno spazio apposito nel sito ufficiale. Vediamo da vicino in tema di bonus ristrutturazioni
Bonus ristrutturazioni, quando si perde l’agevolazione?
L’Agenzia spiega che le detrazioni del bonus ristrutturazioni non scattano ed, anzi, l’ammontare eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici pubblici nel caso in cui:
- non sia stata compiuta la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
- non sono mostrate le fatture o le ricevute che acclarano le spese compiute
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a soggetto differente da quello che richiede la detrazione fiscale
- le opere edilizie svolte non osservano le regole urbanistiche ed edilizie comunali
- vi è stata violazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi
- il versamento non è stato compiuto via bonifico bancario o postale o è stato compiuto un bonifico che non indica le indicazioni obbligatorie (ad es. causale del versamento oppure codice fiscale del beneficiario della detrazione)
Tuttavia, in relazione a quest’ultimo adempimento, la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 delle Entrate sottolinea che il contribuente non vede venir meno il diritto all’agevolazione se, per errore, ha usato un bonifico differente da quello “dedicato” o se lo ha redatto in modo errato, ovvero in modo tale da non permettere a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di compiere la ritenuta d’acconto dell’8%.
Per avvalersi lo stesso della detrazione fiscale in queste ipotesi, occorrerà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In essa il fruitore acclarerà di aver ricevuto le somme e di averle inserite nella propria contabilità d’impresa.
Il contribuente che fa svolgere i lavori di ristrutturazione edilizia dovrà fare dunque attenzione, perché se non rispetterà dette norme sugli obblighi in gioco, andrà incontro alla perdita della detrazione del bonus ristrutturazioni. Con la conseguenza che l’ammontare eventualmente incassato, sarà materialmente recuperato dallo Stato.