I titolari di Legge 104 possono continuare ad avere la patente di guida, ma solo a determinate condizioni. Ecco cosa stabilisce la legge.
Non tutti coloro che usufruiscono delle agevolazioni della Legge 104/1992 devono smettere di guidare.
Per esempio, non esiste uno specifico divieto per gli invalidi al 100% titolari di indennità di accompagnamento. Ciò che conta, infatti, è la reale pericolosità derivante dalla patologia posseduta. Se la guida non mettere in pericolo se stessi e gli altri, non ci sono impedimenti.
Ci sono, tuttavia, delle malattie che sono considerate pericolose per tutti coloro che guidano, elencate nell’art. 320 app. Titolo IV del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Ad esempio:
Fino a qualche anno fa, i soggetti affetti da disabilità titolari di Legge 104 dovevano ottenere una patente speciale di categoria F, se volevano continuare a guidare.
Ora, però, questa categoria di patenti è stata eliminata e si può guidare con le patenti A, B, C o D speciali. Per riceverle, il disabile deve superare una visita di idoneità psicofisica dinanzi alla Commissione medica ASL. È anche necessario mostrare un certificato medico attestante la situazione sanitaria e un valido documento di identità.
Il certificato rilasciato dalla Commissione medica è valido per 90 giorni e, prima della scadenza, va richiesta la patente di guida speciale. Nella documentazione, inoltre, sono specificati anche le vetture che il disabile può guidare.
Successivamente all’ottenimento dell’idoneità alla guida e del foglio rosa, l’interessato può anche esercitarsi per sostenere gli esami di teoria e pratica. Se, però, possiede già una patente tradizionale, non è necessario quest’ultimo passaggio.
La patente dura 5 anni ma, se la Commissione accerta la presenza di patologie molto gravi o invalidanti, può anche essere rilasciata per un periodo inferiore. Se, invece, la patologia può peggiorare con il passare del tempo, il disabile dovrà compiere una nuova visita di controllo.
Nel caso in cui la patologia sia stabile, il rinnovo della patente speciale può avvenire anche presso il medico senza che l’interessato si sottoponga ad un’ulteriore visita dinanzi alla Commissione ASL.
Il rinnovo delle patenti speciali segue le tempistiche di quelle tradizioni e, in particolare,10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni fino a 70 anni di età, 3 anni fino a 80 anni e 2 anni per gli over 80.
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