Il trattamento integrativo in busta paga deve talvolta essere restituito dal lavoratore, a titolo di conguaglio 730. Vediamo perché.
Tra le agevolazioni e benefici valevoli per il lavoratore dipendente troviamo anche il cd. trattamento integrativo sui redditi – Tir. Mutato nel corso del tempo ma rimasto fino ad oggi, detto trattamento consiste di fatto in un contributo rivolto ai lavoratori subordinati che ha preso il posto del bonus di 80 euro (cd. “Bonus Renzi”) varato, nel 2015, con la legge di Stabilità.
Ebbene il trattamento integrativo in busta paga, noto altresì come taglio del cuneo fiscale, scatta soltanto in specifiche circostanze. Anzi, può succedere di non esserne effettivi beneficiari, ma di riceverlo comunque dal datore di lavoro: in questi casi detto bonus andrà restituito a conguaglio nel 730 dell’anno successivo, perché appunto non spettante. Vediamo più da vicino.
Non sempre si ha effettivo diritto ad incassare quanto assegnato in busta paga dal proprio datore di lavoro. Infatti, qualora si abbia un reddito troppo basso e si ottenga comunque il trattamento integrativo, il rischio è quello di doverlo riconsegnare alle casse pubbliche, tramite il 730.
Tecnicamente, il citato trattamento integrativo in busta paga consiste in uno sconto sull’Irpef trattenuta in busta paga al lavoratore subordinato ma, onde averne diritto, occorre il requisito della cd. capienza fiscale. Quest’ultima altro non è che la capacità del contribuente di poter recuperare le somme versate a titolo di imposta.
Ebbene, chi ha poco reddito annuo non è capiente, ovvero non paga l’Irpef. In particolare:
Ecco perché nel caso concreto di chi ha un reddito basso non c’è un’imposta Irpef da pagare e, conseguentemente, non ci può essere un trattamento integrativo – da intendersi appunto come riduzione del’Irpef stessa.
Il trattamento integrativo che si riceve ogni mese viene meramente anticipato dal sostituto di imposta, in quanto l’effettivo diritto ad incassarlo, si determina solo a fine anno – quando si può conteggiare il reale reddito annuo incassato. Ecco perché non pochi dipendenti con un reddito basso, dopo aver ottenuto i 1.200 euro del trattamento integrativo in busta paga nel corso dell’anno, si possono trovare, al momento del conguaglio nel 730, a dover riconsegnare il bonus.
Per questo azienda o datore di lavoro deve ricordare di fare bene i conti, per capire quando un suo dipendente non supererà il limite di reddito annuo, non maturando dunque la capienza fiscale utile a fruire del trattamento integrativo.
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