Con il DL Milleproroghe, per alcune categorie di soggetti potrebbe rimanere il divieto di fatturazione elettronica. Per chi?
Dal mese di gennaio 2024, scatterà l’obbligo, per tutti gli operatori commerciali, di emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio, S.d.I. La novità riguarderà anche i forfettari o coloro che godono di regimi di vantaggio, a prescindere dai ricavi ottenuti.
Il DL Milleproroghe, tuttavia, stabilisce un divieto di fatturazione elettronica per alcune partite IVA che, quindi, dovranno continuare a emettere fattura cartacea.
Attualmente, il legislatore prevede l’esonero di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per le prestazioni rese ai soggetti privati. Tale condizione è giustificata dalla sensibilità dei dati trattati. Anche nei confronti di questa categoria di lavoratori il divieto sarebbe dovuto terminare il 31 dicembre 2023 e, dunque, dal 1° gennaio 2024 gli operatori sanitari avrebbero dovuto emettere fattura elettronica.
Ma, se il DL Milleproroghe, che dovrà essere esaminato dal Consiglio dei Ministri, venisse approvato, la situazione potrebbe cambiare. Per quale motivo?
Fatturazione elettronica: per quali soggetti continuerà a non essere obbligatoria anche nel 2024?
Nel DL Milleproroghe è stata introdotta la proroga del divieto di fatturazione elettronica, per tutto il 2024, per gli operatori sanitari che rendono prestazioni a privati.
Tale categoria di lavoratori, dunque, potrebbe continuare a emettere fattura cartacea. Ovviamente questa eccezione varrà solo nel caso in cui medici, fisioterapisti, infermieri dovranno fatturare a un privato. Se, infatti, la fattura dovesse essere emessa nei confronti di un soggetto diverso da una persona fisica (ad esempio, una società sportiva), sarà in vigore l’obbligo di fatturazione in formato elettronico, tramite S.d.I..
Con la risposta n. 307/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per garantire sia la trasparenza delle operazioni di fatturazione elettronica tramite S.d.I sia la tutela dei dati personali, le parti interessate devono adottare tutte le precauzioni necessarie affinché dalla fattura non emergano dati non richiesti dal Fisco, che possano violare le norme sulla tutela della privacy.
Secondo la normativa di riferimento, se il committente è una persona giuridica ma la prestazione da parte dell’operatore sanitario è stata resa a favore di un soggetto privato, all’interno della fattura emessa in modalità elettronica attraverso Sistema di Interscambio S.d.I. non dovrà essere contenuto alcun riferimento al nome del paziente oppure a elementi sensibili che consentono di associare inequivocabilmente la prestazione ad un determinato soggetto.
Per evitare la diffusione di dati sensibili, le parti interessate (cedente e committente) possono anche usare delle codifiche (come il numero di polizza), che consentono l’individuazione dello specifico destinatario della prestazione che è stata resa e che è stata certificata dalla fattura elettronica.