Ogni lavoratore dipendente ha diritto a un determinato ammontare di ferie. Quali sono i criteri di calcolo dei giorni di riposo?
Ai lavoratori dipendenti con contratto full-time spettano almeno 4 settimane di ferie all’anno, corrispondenti a 26 giorni lavorativi.
Due settimane vanno consumate (anche in maniera interrotta e continuativa) entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione, mentre le restanti due settimane vanno godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, anche in modalità frazionata.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e, dunque, il lavoratore non può scegliere di rifiutarvi per ottenere una retribuzione aggiuntiva. Allo stesso modo, il datore non può ostacolare il loro godimento.
I dipendenti full-time maturano 2,16 giorni di ferie per ciascun mese di lavoro. È richiesto, però, lo svolgimento di almeno 15 giorni di lavoro effettivo nel mese di riferimento. Ma si possono maturare anche più di 2,16 giorni di ferie al mese, ad esempio quando il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento concede un periodo superiore alle 4 settimane stabilite dalla normativa ordinaria.
Ai dipendenti con contratto part-time orizzontale spetta lo stesso numero di giorni di riposo dei lavoratori con contratto full-time, ma le ore di ferie verranno adeguate a quelle effettivamente lavorate.
Per i dipendenti con contratto part-time verticale o misto, invece, è necessario un minimo di giorni effettivamente lavorati al mese.
Le ferie si maturano solo se viene svolta attività lavorativa?
Per il godimento delle ferie, è necessario che il dipendente svolga un determinato numero di ore e giorni di attività lavorativa.
In alcune ipotesi, tuttavia, il diritto alle ferie viene maturato anche in alcuni periodi di assenza lavorativa, come durante i permessi retribuiti, previsti dalla Legge 104/1992. Nel dettaglio, si considerano ai fini della maturazione dei giorni di riposo, le seguenti situazioni:
- astensione obbligatoria per congedo di paternità o di maternità;
- congedo matrimoniale;
- infortunio sul lavoro;
- malattia;
- incarichi presso i seggi elettorali;
- Cassa Integrazione Guadagni con orario ridotto;
- contratto di solidarietà;
- ferie;
- permessi retribuiti;
- permessi previsti per disabili gravi e caregivers, ai sensi della Legge 104/1992;
- richiamo alle armi.
Ci sono, poi, delle ipotesi in cui i dipendenti si assentano dal lavoro per periodi non retribuiti o per usufruire di particolari permessi che non consentono la maturazione delle ferie ma che, al contrario, le riducono. Stiamo parlando delle ipotesi di:
- astensione facoltativa per maternità;
- astensione per malattia del figlio;
- sciopero;
- periodo di preavviso non lavorato perché, in seguito all’erogazione dell’indennità sostitutiva accettata dal dipendente, interviene la risoluzione del rapporto di lavoro;
- sospensione del lavoro con conseguente CIG a zero ore;
- aspettativa non retribuita.