Solitamente si pensa alla pensione di reversibilità che spetta al coniuge superstite ma i casi sono molti e così anche le differenze di erogazione.
La pensione di reversibilità non spetta solamente al coniuge rimasto in vita, ma anche al coniuge superstite separato o divorziato, se titolare di assegno divorzile, e non dimentichiamo che spetta anche ai figli, se minorenni o inabili al lavoro, anche se sono figli adottivi o affiliati.
L’Assegno spetta ai figli anche se sono studenti e non hanno compiuto i 21 anni di età, ma anche se frequentano l’università e non hanno superato i 26 anni.
Tutti i soggetti a cui spetta l’assegno, però, anche se diversi, devono rispettare un requisito: essere a carico del pensionato che poi è deceduto. Infatti l’assegno può passare anche ai nipoti nonché ai genitori o fratelli e sorelle del pensionato, ma solo se i detti soggetti erano a suo carico al momento della morte.
Nell’ambito dell’erogazione di una pensione di reversibilità, che può durare diversi anni, si possono verificare alcuni cambiamenti, come ad esempio il cambio di residenza o la convivenza con l’altro pensionato superstite, ad esempio il congiunto.
Abbiamo detto che, indipendentemente dalle varie situazioni familiari, la pensione di reversibilità spetta a chi, nel momento del decesso del pensionato, era a suo carico.
Potrebbero però accadere altri cambiamenti dopo il decesso, anche dopo alcuni anni. Prendiamo l’esempio di una coppia di coniugi e di un figlio, che è a loro carico e rispetta i requisiti sopra citati. Uno dei coniugi muore e il figlio comincia a prendere la pensione di reversibilità. Dopo qualche anno si trasferisce e va a vivere nella casa del genitore superstite.
A questo punto sarebbe lecito chiedersi se l’assegno di reversibilità possa cambiare, soprattutto se anche l’altro genitore superstite dovesse morire.
In realtà la Legge non pone limiti ai cambiamenti di residenza, che non inficiano nel diritto all’assegno. Anche perché l’unico requisito richiesto, come si evince dalle informazioni sopra citate, è quello di essere a carico del pensionato nel momento del suo decesso. Tra l’altro ricordiamo che il beneficiario della pensione di reversibilità ha diritto anche a cumularla con quella di vecchiaia, sempre se quest’ultima è spettante.
Discorso diverso invece per la pensione sociale: questa è erogata se la persona non è riuscita a versare tutti i contributi per ottenere la pensione di vecchiaia, ed è riconosciuta come sussidio di aiuto. Se il soggetto percepisce già la pensione di reversibilità non ha diritto a quella sociale, anche perché comunque non rientrerebbe nei limiti di reddito previsti per accedere alla pensione sociale.
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